Trasferimenti degli alunni
TRASFERIMENTO ALUNNO AD ALTRO ISTITUTO DURANTE L’A.S.
(o comunque dopo l’avvenuta iscrizione)
NORMATIVA: art. 4 R.D. 653/25
“L’alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l’anno scolastico, deve farne domanda (…) al Preside del nuovo Istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica con il Nulla Osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell’obbligo delle tasse e una dichiarazione del Preside dell’Istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta. Il Preside predetto convoca il Consiglio di Classe, che, valutati i motivi della domanda con speciale riguardo a casi di trasferimento della famiglia, ed esaminata la dichiarazione di cui al comma precedente, decide inappellabilmente sull’accoglimento della domanda stessa. I documenti scolastici dell’alunno iscritto in un Istituto in seguito a trasferimento sono trasmessi d’ufficio dall’Istituto di provenienza, secondo le norme del terzo e quarto comma dell’articolo precedente.”
MOVIMENTI MIGRATORI degli studenti
fino alla conferma dell’organico di fatto
NORMATIVA: C.M. 45/2006 e successive modifiche ed integrazioni
“Si richiama l’attenzione sulla disposizione dell’art. 2 della Legge 22 novembre 2002 n° 268, che configura l’obbligo, per i Dirigenti Scolastici e per gli Uffici, anche nella fase di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, di disporre accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni accertato successivamente alla definizione dell’organico di diritto risulti inferiore a quello previsto e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate. (…) Si ribadisce l’esigenza che i nulla osta all’eventuale trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate. Appare evidente che, ai sensi dell’art. 2 della L. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate”.
Si richiama, pertanto, l’attenzione di studenti e genitori su dette normative, ribadendo che i nulla osta per movimenti migratori non potranno essere concessi prima della conferma dell’organico di fatto, stabilito dalla stessa C.M. 45/2006 al 31 agosto.
Dopo tale termine non ci potranno essere motivi per il rifiuto del nulla osta; si specifica, tuttavia, che il nulla osta è relativo solo alla sede dell’esercizio del diritto costituzionale all’istruzione (che di per sé è diritto incomprimibile) e non alla fruizione del diritto stesso.
Altro limite al trasferimento da una scuola ad un’altra durante l’anno scolastico (sempre subordinatamente alla decisione del Consiglio di Classe entrante) è il 15 marzo.
RITIRO dello studente nel corso dell’anno scolastico
Il 15 marzo è il termine ultimo anche per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come privatisti agli esami, perdendo così la qualifica di alunni interni di scuola pubblica statale (art. 15 R.D. 653/25).
OBBLIGO SCOLASTICO ( L. 9/99) solo per studenti
che terminano la prima classe di scuola secondaria di II grado (ossia IV ginnasio):
a) PASSERELLE in corso di anno scolastico verso altri ordini di scuole: predisposizione di moduli di passaggio.
b) PASSAGGI AD ALTRI ORDINI DI SCUOLE: la certificazione relativa al possesso di contenuti e competenze disciplinari rilasciata dal Consiglio di Classe può essere considerata sostitutiva di esami integrativi.
CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA (IV GINNASIO):
a) ESAMI INTEGRATIVI: sono svolti per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine su materie o parti di materie non comprese nei programmi di studio delle scuole di provenienza.
b) ESAMI DI IDONEITÀ: sono svolti nel passaggio ad un ordine di scuola diverso per la classe superiore a quella successiva alla classe frequentata con promozione.
TEMPISTICA:
Unica sessione prima dell’avvio del nuovo anno scolastico (O.M. 90/2001)
RIENTRO MOBILITA’ STUDENTESCA DA ANNO SCOLASTICO ALL’ESTERO
Si veda la pagina dedicata.