Regolamento sul Divieto di Fumo
Art. 1 – Riferimenti Normativi
Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:
- art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo;
- Legge 11/11/1975 n. 584;
- Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
- Direttiva PCM 14/12/1995;
- Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- Accordo Stato - Regioni 16/12/2004;
- Circolare 2/Sanità/2005 14 gen 2005
- Circolare 3/Sanità/2005;
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;
- Legge 16/01/2003 n.3;
- art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
- DPCM 23/12/2003;
- Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti)
- Decreto Legislativo 81/2008;
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell’8 Novembre 2013 , n. 128;
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale.
Art. 2 - Finalità
1. Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:
a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, come sancito dall'art.32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Salute e della Sicurezza);
b) prevenire l’abitudine di fumare;
c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
e) fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
f) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituzione scolastica (Legge 8 Novembre 2013, n. 128);
g) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall’istituzione scolastica
Art. 3 - Spazi soggetti al divieto di fumo
1. E' stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell'istituto scolastico.
2. In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, dei preposti cui spetta rilevare le violazioni.
Art. 4 - Soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto di fumo
1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.
2. E' compito dei responsabili preposti:
- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
- Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
3. I responsabili preposti al controllo dell’applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone di sé stessa, tutto il personale docente e tutto il personale ATA in servizio presso il liceo Giulio Cesare
4. Tutti gli individuati porranno particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l’intervallo, anche all’esterno dell’edificio, e nei cambi di lezione, secondo i turni prestabiliti dalla Presidenza: si dovrà evitare, come previsto nel Regolamento di Istituto, di far uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe. In ogni caso il personale tutto è sempre responsabile del controllo dell’applicazione del divieto.
5. Gli agenti accertatori incaricati restano in carica fino a revoca dell’incarico da parte del Dirigente Scolastico.
6. In presenza di eventuali difficoltà nell’applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all’osservanza del divieto.
7. L’apposita disposizione di nomina di tutto il personale della scuola è pubblica (albo digitale e albo fisico della scuola). In caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle funzioni di detto personale, gli saranno indicati i luoghi della pubblicità dell’atto stesso, unitamente all’eventuale esibizione di valido documento di riconoscimento, a richiesta del trasgressore stesso.
Art. 5 - Sanzioni
1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €27,50 a €275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Peraltro, in applicazione dell’art.16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a € 55,00.
3. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €220,00 a €2.200,00.
4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l’applicazione di provvedimenti disciplinari, secondo quanto stabilito dal relativo Regolamento di disciplina
Art. 6 - Pagamento contravvenzioni
1. Ai sensi dell’art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall’art. 16 della Legge n. 689/1981), entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione.
2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.
3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto scolastico Liceo Classico Giulio Cesare di Roma - Verbale N. ____ del ______);
b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
c) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
4. L’interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.
Art. 7 - Procedura di accertamento, Contestazione e Notificazione
1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art.4 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in triplice copia del relativo verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.
2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.
3. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R, unitamente all’invio del modello F23 per il pagamento.
4. Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.
5. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l’interessato può far pervenire all’Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità
6. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.
7. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere pubblicizzato adeguatamente, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie.
Art. 8 - Modalità organizzative
1. I docenti responsabili dei progetti di "Educazione alla Salute " sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento.
Art. 9 - Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.
Art. 10 - Entrata in vigore
1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all’Albo, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.
Allegati alla procedura:
• Allegato A: Verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumare;
• Allegato B: Trasmissione al Prefetto di copia del verbale;
• Allegato C: Comunicazione al Prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento;
• Allegato D: Notifica di violazione ai genitori dell’alunno minorenne ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 legge n. 689/1981;
• Allegato E: Nomina agenti accertatori di infrazione del divieto di fumo;
• Allegato F: Istruzioni generali per le contravvenzioni al divieto di fumo.
Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 18 settembre 2014
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof.Micaela Ricciardi